L’emissione di assegni senza autorizzazione (art.1) e senza provvista (art.2) sono illeciti che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie. La materia è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981 (c.d. Legge di depenalizzazione), che ha depenalizzato questi illeciti, configurandoli quali illeciti di natura amministrativa. Nel sistema sanzionatorio delineato dalla suddetta legge viene da un lato sancito il principio della natura personale della responsabilità (art.3), ma dall’altro lato viene stabilito che “la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta” (art. 6). La norma stabilisce dunque il principio della responsabilità solidale di determinati soggetti estranei alla violazione, ma in relazione con l’autore dell’illecito. Pertanto, la sanzione potrà essere pagata dall’obbligato in solido (società, consorzio, associazione etc.) o comunque nel fallimento di questi la Prefettura avrà diritto ad insinuarsi. Il fallimento, se paga, potrà poi rifarsi sul responsabile che ha commesso la violazione.