Cosa è l’autocertificazione?
Permette a chi ne fa uso di sostituire certificazioni amministrative relative a fatti, stati e qualità risultanti da registri pubblici. Spesso serve a dichiarare il possesso di determinati titoli e requisiti.
Il dichiarante decade dai benefici qualora emerga la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni (fra le sanzioni, quelle del codice penale e del D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76). Tramite tale autocertificazione vengono sostituiti a tutti gli effetti i certificati anagrafici e di Stato Civile e la sottoscrizione in essa contenuta non richiede alcuna autenticazione da parte del Pubblico Ufficiale.
Quando è possibile utilizzare l’autocertificazione?
E’ possibile utilizzarla per i seguenti certificati:
- Nascita
- Residenza
- Stato Civile
- Cittadinanza
- Esistenza in vita
- Stato di Famiglia
- Iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
- Nascita del Figlio
- Posizione agli effetti degli obblighi militari.
- Decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
- Titolo di Studio o qualifica professionale
- Smarrimento
- Godimento dei diritti politici
- abbonamenti di viaggio
(Clicca qui per visualizzare alcuni fac-simile).
Gli accertamenti d’ufficio
I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dalla PA procedente, secondo le modalità previste dall’articolo 43 D.P.R. 455/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Accertamenti d’Ufficio)[1], consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Se le dichiarazioni di cui agli articoli 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, ma non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione informa l’interessato dell’irregolarità perché provveda alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.
Come vengono effettuati questi controlli (Articolo 71 D.P.R. 455/2000 Modalità dei controlli)?
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 .
I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’ articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
E se emergono delle irregolarità?
Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
Chi è il responsabile?
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione . Le amministrazioni effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle dichiarazioni autocertificate. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene così denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.
Quali sono le conseguenze per il cittadino?
Prendiamo come riferimento l’Articolo 76 D.P.R. 455/2000 Norme penali.
Tale articolo così recita:
- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’ articolo 4 , comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
[1] Articolo 43 Accertamenti d’ufficio
- Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 , nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
- Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 , la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
- L’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.
- Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
- In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
- I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.