IVA

Termini ridotti per la detrazione IVA 2017 (parte 2)

In un precedente contributo  avevamo analizzato con attenzione le modifiche apportate all’art. 19 del  del DPR 633/1972 evidenziando con attenzione i dettagli di questa recente riforma.

Nell’articolo di oggi ci soffermeremo di nuovo ad analizzare il problema sulla detrazione IVA 2017, ponendo particolare attenzione ai risvolti sul piano pratico per le aziende.

Il tutto sarà riassunto a termine di questo articolo in una infografica schematica e chiara che vi permetterà in maniera veloce di ripercorrere tutte le questioni rilevanti in tema di detrazione e liquidazione Iva per l’anno 2017.

 

Quando deve essere fatta la registrazione delle fatture?

  1. La registrazione deve avvenire nel periodo di riferimento della liquidazione IVA. Per esempio la fattura di dicembre deve essere annotata nel mese di dicembre e quindi rientra nella liquidazione dello stesso mese di dicembre;

 

E se la fattura arriva in ritardo?

  1. La fattura pervenuta in ritardo può essere registrata al massimo entro il termine della dichiarazione IVA (dall’anno 2017 termine 30 aprile), ma con riferimento all’anno di imposta cui si riferisce e quindi 2017.  Per esempio la fattura di dicembre 2017 pervenuta in gennaio 2018 può essere registrata nel mese di gennaio (al massimo entro il 30 aprile) ma con riferimento al mese di dicembre. Questo comporta che il programma di contabilità preveda detta possibilità.

Tutto ciò come si traduce a livello operativo?

Dal punto di vista operativo:

  1. La registrazione delle fatture deve essere il più possibile tempestiva;
  2. Fatture tardive oltre il 30/4 comportano la perdita della detrazione dell’IVA. Prima delle modifiche avevamo due anni di tempo: vedi sotto;
  3. In definitiva dette modifiche hanno lo scopo di allineare il più possibile gli spesometri tra clienti e fornitori e nello stesso tempo di rendere indetraibile e quindi con evidenti vantaggi per le casse statali le registrazioni oltre il 30/4;
  4. Le attenzioni di cui sopra sono una regola generale ma da applicare con particolare attenzione per le registrazioni del mese di dicembre.

 

Riassumendo

TERMINE di REGISTRAZIONE e di ESERCIZIO della DETRAZIONE:

Prima della riforma: può essere esercitato al più tardi in sede di dichiarazione annuale relativa al secondo anno d’imposta successivo a quello in cui il diritto è sorto (art. 19, co. 1, D.P.R. 633/1972).

Dopo la riforma: dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2017, la detrazione può essere operata massimo entro la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto (art. 19, come modificato dal D.L. 50/2017). Inoltre, la registrazione delle fatture di acquisto deve avvenire entro la liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

 

Si auspicano da più parti precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Vi invitiamo a seguire il nostro Blog per rimanere aggiornati su future evoluzioni. 

 

La nostra infografica

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