Nell’articolo di oggi ci soffermeremo sulla possibilità per i professionisti di poter ottenere in privilegio anche l’IVA a seguito della riforma fallimentare.
Con la modifica al codice civile anche l’iva e il Contributo previdenziale in privilegio
La Legge di stabilità 2018 –legge 205/2017 – ha esteso il privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 2, del Codice civile anche al contributo professionale e in particolare all’Iva.
Prima della Finanziaria 2018, il privilegio per i professionisti era limitato alle sole retribuzioni. Erano quindi con escluse l’Iva e il contributo previdenziale, così come di eventuali spese anticipate e di riaddebiti per spese generali di studio. In realtà l’unica categoria che aveva il privilegio anche sul contributo professionale era solo quella dei commercialisti.
Tutto ciò come si traduceva a livello operativo
Prima della legge di stabilità 2018, l’Iva e il contributo previdenziale venivano quasi sempre ammessi all’interno di uno stato passivo di un fallimento in chirografo. Infatti la prestazione professionale era assistita da un privilegio generale (art. 2751-bis, comma 1, n. 2, C.C.) mentre l’Iva solo da un privilegio speciale sui beni (mobili ed immobili, come da artt. 2758, comma 2, e 2772, comma 3, C.C.) ai quali si è riferita la prestazione professionale. E, considerando che spesso la prestazione professionale è continuativa e generica, investendo vari ambiti dell’attività dell’impresa, ora fallita, il privilegio speciale diventava inattuabile (cadendo pertanto in chirografo).
Spesso il Curatore del fallimento era pertanto in grado in sede di riparto di provvedere solo al pagamento (integrale o parziale) della retribuzione in quanto assistita da privilegio ma non dell’Iva.
Con la legge di stabilità come si modifica il privilegio Iva?
La modifica della legge 205/2017 integra l’articolo 2751-bis, n. 2), c.c. assimilando il credito di Iva al credito per prestazione e quindi estendendo anche al primo il privilegio generale mobiliare. Questa soluzione è rilevante nella frequente ipotesi di emissione di fattura in costanza di fallimento a seguito di riparto parziale o finale.
La modifica al codice civile avrà effetto immediato?
E’ da precisare come la Legge 205/2017 nell’introdurre la novità normativa non abbia previsto alcuna disposizione transitoria e quindi risulta estremamente difficile una ripercussione sugli Stati Passivi già dichiarati esecutivi. Diversa può essere la situazione nei concordati in quanto non vi è uno stato passivo; inoltre l’omologa del concordato non ha una funzione di accertamento della situazione passiva.
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Il 2018 si presenta come un anno ricco di cambiamenti a livello fiscale e giuridico. In alcuni precedenti articoli ci siamo soffermati sul problema della detraibilità delle fatture d’acquisto 2017 a seguito della riforma del D.L.50/2017.
C’è poi un’altra riforma che sta tenendo negli ultimi mesi in agitazione tutti gli esperti del settore: ovvero la riforma fallimentare.
Gli effetti di questa riforma sono rivoluzionari non solo per quanto riguarda il mondo delle procedure concorsuali, ma anche per altre discipline come quella fiscale e civile.
Non è la prima volta che ci occupiamo di questa riforma; in un precedente articolo abbiamo studiato con attenzione le modifiche al Codice civile con particolare riferimento ai compiti dei sindaci all’interno delle società. L’interesse è molto grande in quanto secondo le stime ben 175 mila S.r.l. saranno obbligate a dotarsi di un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale).