Hai un debitore che è in uno stato di crisi e pensi di aver perso completamente il tuo credito. Non ti disperare! Segui le indicazioni di questo articolo e scopri se è possibile recuperare almeno l’Iva che hai versato. In questa maniera renderai più “leggero” il tuo danno economico. Se a fine di questo articolo avrai ancora dei dubbi o vorrai sottoporre un caso specifico lascia un commento all’articolo oppure contattaci privatamente tramite chat o email.
Procedure concorsuali e variazioni in diminuzione dell’IVA: il mancato pagamento del corrispettivo
La crisi di mercato di questi ultimi anni è purtroppo un fatto ben noto. Sempre più imprese non sono in grado di uscire dalla crisi è spesso risultano insolventi verso i propri creditori. Spesso siamo costretti ad abbattere il credito nei loro confronti registrando una perdita che può pesare anche fortemente sulla nostra situazione economica. L’obiettivo di questo articolo è quindi quello di cercare di rendere meno pesante questo danno recuperando almeno l’IVA che hai in passato versato ma mai hai riscosso. Nel caso in cui il tuo debitore sia caduto all’interno di una procedura concorsuale ci sono però alcune accortezze che devono essere rispettate. Se starai attento riuscirai a recuperare quanto versato.
I riferimenti legislativi
Il nostro punto di partenza è l’articolo 26 del DPR 633/72. Il secondo comma del citato articolo così recita:
Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura […] viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato […], ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.
Dunque i requisiti necessari per poter emettere una nota di variazione in diminuzione ai fini IVA sono:
- infruttuosità della procedura stessa;
- il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali/esecutive cui è stato assoggettato il debitore insolvente.
Quando vi è la certezza del mancato pagamento?
Sul punto in questione vi è contrasto tra la disciplina italiana e quella europea. In questo articolo ci soffermeremo esclusivamente ad analizzare la disciplina in vigore in Italia. Se vuoi avere un approfondimento clicca qui “Differenze tra disciplina italiana e quella comunitaria riguardo le note di variazione per recupero Iva in caso di fallimento“.
La normativa attualmente in vigore prevede che la variazione in diminuzione tesa al recupero dell’IVA addebitata al cessionario, sia possibile solo “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”. A tale fine, la legge individua (quali momenti di certezza giuridica di mancato pagamento) il decreto con cui il giudice stabilisce il piano di riparto, rendendolo esecutivo trascorso il termine di dieci giorni utili per le osservazioni dei creditori al piano presentato dal curatore; soltanto in tale momento il creditore acquisirebbe definitivamente la certezza giuridica della soddisfazione integrale, parziale o nulla del proprio credito e solo da tale momento sarebbe legittimato ad emettere nota di credito per recuperare l’imposta relativa al credito insoddisfatto.
Avevi sentito che era possibile emettere note di credito già dall’apertura del fallimento?
Si, è vero! Ma ora non è più possibile. O meglio… Questa novità non è mai entrata in vigore! Con la Legge di Stabilità 2016 era stata prevista una importantissima modifica all’articolo 26. In particolare si dava la possibilità di poter mettere nota di credito già dall’apertura della procedura.
L’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è stato però nuovamente modificato dall’art. 1, co. 567, Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Con effetto dal 1° gennaio 2017, sono stati eliminati i principali aspetti innovativi che erano stati introdotti un anno prima dalla Legge di stabilità 2016. Di fatto le nuove regole non sono mai entrate in vigore ed è stato ristabilito l’assetto normativo previgente (ossia, ante Legge finanziaria 2016).
Il nuovo intervento della Legge di Bilancio 2017 (comma 567, articolo 1, Legge 232/2016) ha ripristinato pertanto il vecchio termine a decorrere dal quale è possibile emettere una nota di credito Iva. Se vorrai emettere nota di credito per recuperare la tua IVA versata dovrai attendere l’esecutività del piano di riparto finale.
Le note di variazione all’interno delle varie procedure concorsuali
Nei paragrafi precedenti ci eravamo soffermati ad analizzare le note di variazione esclusivamente in caso di fallimento. Nei paragrafi che seguono proporremo invece tale possibilità in tutte le differenti procedure concorsuali.
Fallimento
Il momento in cui è possibile emettere nota di credito per la parte di Iva non soddisfatta è il decreto con cui il giudice stabilisce il piano di riparto, rendendolo esecutivo trascorso il termine di dieci giorni per le osservazioni dei creditori al piano di riparto presentato dal curatore. In mancanza di ripartizione dell’attivo (art. 119 L.F.): occorre guardare alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento: L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 89/E del 18 marzo 2002 ha precisato che occorre riferirsi alla data di chiusura della procedura fallimentare.
Concordato preventivo
Relativamente al concordato preventivo, si può parlare di infruttuosità della procedura solamente per i creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato.
Per accertare la predetta infruttuosità occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di omologazione (art. 181 l.fall.) divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato (cioè quando avviene il pagamento).
Infine, nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura in argomento, in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti o alla luce di comportamenti dolosi da parte del debitore concordatario, la rettifica in diminuzione, ricadendosi nell’ipotesi di procedura fallimentare, va operata solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fallimentare.
Concordato fallimentare
Nel caso di concordato fallimentare occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso (art.130 e 131 l.fall.).
Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.)
Dalla sua omologazione.
Piano attestato (art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.)
Dalla data di pubblicazione del Piano attestato nel Registro delle Imprese, ovvero dalla data dell’accordo stipulato in esecuzione del Piano attestato, se successivo.
Le note di variazione all’interno nelle procedure esecutive individuali
Come avevamo detto prima la legge Legge del 28/12/2015 n. 208 (conosciuta meglio come finanziaria 2016) aveva concesso la possibilità di poter mettere nota di credito già dall’apertura della procedura concorsuale.
Con la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) sono stati però eliminati i principali aspetti innovativi che erano stati introdotti dalla Legge di stabilità 2016 e di fatto le nuove regole non sono mai entrate in vigore.
C’è però una buona notizia per quanto riguarda le procedure esecutive individuali. La finanziaria 2016 aveva infatti introdotto un ultimo comma all’articolo 26 che è stato poi confermato con la legge di bilancio 2017. A differenza dunque di quanto avvenuto con le novità relative alle procedure concorsuali che non hanno mai trovato applicazione, per le procedure esecutive individuali è stata mantenuta la novità introdotta
La variazione in diminuzione resta subordinata all’infruttuosa conclusione della procedura esecutiva individuale.
Con il nuovo comma 12 (a differenza del passato) viene fornito un significato alla locuzione “procedura esecutiva individuale infruttuosa”, nel seguente modo:
“Ai fini del comma 2, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità”.
In altre parole, vengono specificate le tre ipotesi, al ricorrere delle quali la procedura esecutiva individuale si considera infruttuosa, eliminando le incertezze al riguardo esistenti.
Le disposizioni sono senza dubbio ispirate ad un principio di favore per i contribuenti: la variazione in diminuzione viene infatti consentita in tutte le ipotesi in cui la procedura esecutiva non ha avuto un esito positivo.
Trattandosi di norma di interpretazione autentica, la sua efficacia è da considerarsi immediata e trova applicazione anche per le fattispecie pregresse.
Conclusione prima parte
Con questo articolo abbiamo individuato il momento preciso a partire dal quale è possibile emettere nota di variazione iva a seguito del “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”. Nel prossimo appuntamento cercheremo invece di determinare fino a quando è possibile emettere note di variazione per recuperare l’iva, alla luce anche delle modifiche introdotte dall’articolo 2 del DL 50/2017.