Compensazioni e rimborso IVA
Nell’articolo di oggi vedremo in maniera schematica come comportarsi qualora vi sia dell’Iva a nostro credito.
Durante l’anno
Compensazioni solo di tipo verticale a meno che si presenti il modello IVA tr (tr sta per trimestrale) con cui chiedere il rimborso o la compensazione dell’IVA in maniera orizzontale (ovvero con altre imposte).
Non tutti però possono richiedere il modello Iva tr ma sono necessarie determinate condizioni (ad esempio essere esportati abituali, o fare acquisto di immobilizzazioni strumentali).
Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, D.P.R. 633/1972, l’eccedenza d’imposta a credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva può essere chiesta a rimborso dal soggetto laddove sussista uno dei seguenti presupposti:
- esercizio esclusivo o prevalente di un’attività che comporti l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando anche le operazioni effettuate in reverse charge (articolo 17, commi 5, 6 e 7 D.P.R. 633/1972) e quelle soggette a split payment (articolo 17-terP.R. 633/1972);
- effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche. In tal caso il rimborso è possibile limitatamente all’imposta assolta su tali beni e servizi;
- effettuazione prevalentemente di operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies P.R. 633/1972;
- sussistenza delle condizioni previste dal comma 3 dell’articolo 17 D.P.R. 633/1972.
In tutte queste ipotesi, la norma prevede che, per procedere alla richiesta di rimborso, l’importo a credito risultante dalla dichiarazione annuale deve essere superiore a 2.582,28 euro. Vi sono, poi, altre tre ipotesi nelle quali è possibile accedere al benefico del rimborso e per le quali non opera il requisito della soglia minima dei 2.582,28 euro.
Fine anno (ovvero in dichiarazione annuale)
Possibilità di utilizzare l’eventuale credito emergente in compensazione orizzontale o a rimborso dal 10° giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione
Può essere chiesto il rimborso dell’eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; quindi devono chiudersi a credito le ultime tre dichiarazioni (articolo 30, comma 4, D.P.R. 633/1972). In tal caso può essere chiesto a rimborso al massimo la minore delle eccedenze conseguite nel triennio considerato (questa è un ipotesi residuale: devono infatti mancare i requisiti previsti dall’ articolo 30, comma 3; se ricorrono invece questi requisiti non si deve osservare le disposizioni di cui immediatamente sopra).
Inoltre, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, D.P.R. 633/1972, l’eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione può essere chiesta a rimborso “comunque in caso di cessazione di attività“.
Un ulteriore presupposto per richiedere il rimborso dell’eccedenza Iva emergente dalla dichiarazione Iva annuale è individuato nell’articolo 34, comma 9, del D.P.R. 633/1972 per i produttori agricoli che applicano il regime speciale agricolo e che effettuano esportazioni e altre operazioni non imponibili.
In ogni caso, il rimborso non viene effettuato per importi inferiori a 10,33 euro.