Fattura ElettronicaIVA

La fattura elettronica verso i privati e gli enti non commerciali

Quante volte ti sarai domandato: come devo comportarmi con le fatture verso i privati o gli enti non commerciali? Sappiamo con certezza che nei rapporti tra le imprese B2B (ossia Business to Business) tutto è cambiato: dal 1/1/2019 è infatti entrata in vigore la fattura elettronica. Ma se devo fare fattura verso una soggetto non titolare di partita iva? Deve essere anche in questo caso in maniera elettronica? Se sei in cerca di risposte su questo tema, allora sei nel posto giusto.

 

La fattura elettronica verso i privati

L'obbligo di emissione in formato elettronico si estende anche nei confronti dei rapporti B2C, ossia nei confronti dei consumatori finali. Un titolare di partita iva dovrà dunque emettere fattura elettronica nei confronti di un privato cittadino. Tale obbligo viene meno se il titolare di partita iva è escluso dall'obbligo di emissione in  modalità elettronica (poiché ad esempio appartenente al regime dei forfettari).

 

Come posso consegnare la fattura elettronica nei confronti dei consumatori finali?

In caso di consumatore finale il codice destinatario da indicare è 7 volte zero “0000000” (Provvedimento del 30/04/2018 del direttore dell'agenzia). Non dovrà chiaramente essere compilato il campo “IdFiscaleIVA”, ovvero relativo alla partita iva; ci sarà comunque l'obbligo di inserire il solo campo “CodiceFiscale” del nostro cliente/consumatore. Se questi campi sono stati inseriti correttamente, lo Sdi recapita la fattura al cliente privato, mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.  Una copia della fattura elettronica dovrà comunque essere consegnata al cliente finale in maniera informatica (ad esempio tramite email) oppure semplicemente in maniera cartacea,  a meno che quest’ultimo rifiuti di riceverla. Chiaramente, ripetiamo, deve essere una copia leggibile (ad esempio in formato pdf) della fattura in xml. La fattura elettronica originale deve essere comunque transitata all'interno dello Sistema d'Interscambio dell'agenzia delle entrate Sdi.

Grande novità per i privati

Dal 1° novembre 2019 anche i privati possono visualizzare le fatture elettroniche ricevute!! Le e-fatture saranno infatti collegate al soggetto in base al codice fiscale e saranno disponibili nella sua area riservata. Se sei interessato al servizio comodo e gratuito dell'Agenzia delle Entrate, non dovrai fare altro che consultare il nostro articolo Una persona fisica può vedere una fattura elettronica? Ti illustreremo i passaggi per aderire al servizio di consultazione della fattura elettronica. Dopo sarai pronto per visualizzare tutte le tue fatture. 

Domande & Risposte

Soggetto privato italiano con Pec ma senza codice destinatario

Finora avevamo preso in considerazione l'ipotesi di un soggetto privato che non era munito né di codice destinatario né di Pec per la ricezione delle fatture. Potrebbe però verificarsi il caso che il consumatore finale si sia dotato ad esempio della Pec per ottenere le sue fatture in formato xml. In questa ipotesi lo Sdi sarà in grado di recapitare al cliente finale la fattura elettronica perché inoltrata alla Pec indicata nell'Xml della e-fattura. Anche in questa ipotesi il codice destinatario da indicare è 7 volte zero “0000000” . Non dovrà chiaramente essere compilato il campo “IdFiscaleIVA”, ovvero relativo alla partita iva; ci sarà comunque l'obbligo di inserire il solo campo “CodiceFiscale” del nostro cliente/consumatore. In aggiunta a tutto ciò indicheremo anche la pec a cui recapitare la fattura elettronica.

 

Privato italiano con codice destinatario

E' un'ipotesi piuttosto improbabile ma potrebbe capitare che un vostro cliente/consumatore finale vi comunichi un suo codice destinatario sul quale ricevere le e-fatture. In questa residuale ipotesi infatti il soggetto privato potrebbe aver deciso di avere un indirizzo telematico sul quale ricevere le proprie fatture elettroniche. In questa ipotesi il codice destinatario da inserire è quello comunicato dal cliente. Non c'è l'obbligo di indicare nell'xml anche la pec che eventualmente c'è stata indicata, in quanto tra le due (ovvero tra la pec e il codice destinatario) comanda il codice destinatario. Non dovrà chiaramente essere compilato il campo “IdFiscaleIVA”, ovvero relativo alla partita iva; ci sarà comunque l'obbligo di inserire il solo campo “CodiceFiscale” del nostro cliente/consumatore.

Soggetto privato straniero

Nelle ipotesi che abbiamo fatto in precedenza avevamo sempre preso in considerazione l'ipotesi di un soggetto privato italiano. Potrebbe però capitare di fare una fattura nei confronti di un soggetto residente invece all'estero. In questa ipotesi possiamo emettere fattura nelle modalità in precedentemente vigore fino al 2018: in modalità cartacea. In alternativa possiamo scegliere di fare la fattura sempre in formato xml:  in questa ipotesi il codice destinatario da indicare è 7 volte x “xxxxxxx” . In questo caso però lo Sdi non sarà in grado di recapitare al cliente straniero la fattura emessa (in quanto il sistema di fatturazione elettronica è in vigore solo in Italia). Sarà cura quindi dell'emittente di inviare via email (ad esempio in formato PDF) oppure in maniera cartacea la copia della fattura elettronica.

 


La fattura elettronica per gli enti non commerciali

In questa seconda parte dell'articolo ci occuperemo invece di fattura elettronica in relazione agli enti non commerciali. Gli enti non commerciali sono quegli enti pubblici o privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Questi enti dunque posso avere una partita iva da utilizzare limitatamente alla loro attività commerciale, oppure non essere titolari di una partita iva in quanto svolgono esclusivamente attività istituzionale. Bisogna pertanto distinguere queste due ipotesi in quanto sono trattate differentemente in termini di fatturazione elttronica.

 

Enti non commerciali senza partita iva

Emissione di fatture elettroniche

Non si pongono problemi in caso di emissione di fattura elettronica per gli enti che svolgono solo attività istituzionale. Questi soggetti infatti non emettono documenti rilevanti ai fini iva.

 

Ricezione di fatture elettroniche

In questa ipotesi gli enti commerciali vengono considerati come se fossero dei consumatori finali. Valgono pertanto le stesse considerazioni che avevamo fatto nella prima parte di questo articolo. Pertanto il codice destinatario da indicare è 7 volte zero “0000000”. Non dovrà chiaramente essere compilato il campo “IdFiscaleIVA”, ovvero relativo alla partita iva; ci sarà comunque l'obbligo di inserire il solo campo “CodiceFiscale” dell'ente non commerciale. Se questi campi sono stati inseriti correttamente, lo Sdi recapita la fattura all'ente, mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.  Una copia della fattura elettronica dovrà comunque essere consegnata all'ente in maniera informatica (ad esempio tramite email) oppure semplicemente in maniera cartacea,  a meno che quest’ultimo rifiuti di riceverla. Chiaramente, ripetiamo, deve essere una copia leggibile (ad esempio in formato pdf) della fattura in xml. La fattura elettronica originale deve essere comunque transitata all'interno dello Sistema d'Interscambio dell'agenzia delle entrate Sdi

Come avevamo visto per i consumatori finali l'ente non commerciale potrebbe essersi dotato ad esempio di una Pec per ricevere le sue fatture in formato xml. In questa ipotesi lo Sdi sarà in grado di recapitare all'ente finale la fattura elettronica perché inoltrata alla Pec indicata nell'Xml della e-fattura.

 

Enti non commerciali con partita iva

In questa ipotesi l'ente commerciale svolge, anche se non in maniera prevalente, attività commerciale. Per questo tipo di attività pertanto entrano a tutti gli effetti in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica. Attenzione: sono tuttavia esonerati dalla fattura elettronica le associazioni o enti che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito, nell'esercizio di attività commerciali, ricavi per un importo non superiore a 65.000 euro (la stessa soglia che avevamo già visto per i contribuenti forfettari).

Emissione di fatture elettroniche

L'emissione di fatture elettroniche riguarda esclusivamente l'attività commerciale dell'ente. Per l'emissione delle fatture l'ente dovrà dotarsi di tutti gli strumenti necessari per poter emettere fattura in maniera elettronica tramite il sistema di interscambio. Per scoprire di cosa c'è bisogno per emettere correttamente la fattura elettronica vi invitiamo a leggere la nostra guida alla fatturazione elettronica.

 

Ricezione di fatture elettroniche

In questa ipotesi invece si deve distinguere gli acquisti effettuati per l'attività commerciale e per l'attività di tipo istituzionale. Per quest'ultimo tipo di attività valgono le stesse considerazioni fatte precedentemente per gli enti che svolgono solo attività istituzionale. Al fornitore pertanto andrà comunicato solo il codice fiscale e quest'ultimo indicherà nella sua fattura Xml il codice destinatario con 7 volte zero “0000000”.  Il fornitore rilascerà poi copia cartacea nei confronti dell'ente non commerciale.

Nel caso di acquisti invece effettuati per la propria attività commerciale, l'ente dovrà fornire al proprio fornitore la propria partita iva e il codice destinatario (o in alternativa la pec) su cui ricevere le fatture elettroniche passive.

 

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