Fattura Elettronica

Moratoria e minori sanzioni per la fattura elettronica nei primi mesi del 2019

La fattura elettronica rappresenta una novità di portata epocale per tutte le imprese italiane. Consapevole delle difficoltà iniziali che questo tipo di fatturazione porterà nelle relazioni tra le varie imprese, l'agenzia delle entrate ha deciso di dare un margine di tolleranza per chi non invia subito la fattura elettronica. Se quindi ti trovi in difficoltà nella gestione delle tue e-fatture, non ti devi preoccupare. Vedrai che termini per emettere fattura in xml sono piuttosto ampi per i primi mesi del 2019. Quando la fattura elettronica sarà però entrata a regime, questi termini diventeranno molto più ristretti. Tieni quindi bene a mente ciò che ti verrà detto nel corso di questo articolo. Per aiutarci nelle spiegazione del nostro articolo ci aiuteremo facendo due esempi. Ci metteremo nei panni di un imprenditore, contribuente mensile, che deve emettere due fatture per della merce: la numero 1 del 20/1/2019 e la numero 50 del 16/10/2019. Vedremo nel dettaglio quali sono i tempi a lui concessi per poter emettere queste fatture elettroniche. 

 

Premessa

L'argomento relativo all'emissione della fattura deve ottenere la massima attenzione del lettore. La violazione degli obblighi inerenti alla documentazione (e alla registrazione) di operazioni imponibili ai fini dell'IVA è punita in maniera pesante. Ai sensi dell'art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97, la sanzione dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato nel corso dell'esercizio. Fortunatamente per i primi del 2019 queste sanzioni sono ridotte o addirittura assenti. Scopri qui sotto  a quali condizioni puoi avere queste agevolazioni.

 

Moratoria e minori sanzioni per la fattura elettronica nei primi mesi del 2019

Per l'emissione delle fatture elettroniche l'agenzia delle entrate ha fatto una concessione davvero interessante: per i primi 9 mesi del 2019 è possibile emettere fattura elettronica in ritardo senza sanzioni. Tale periodo si riduce ai primi 6 mesi per i contribuenti trimestrali (legge conversione del decreto legge 119/2018). 

Quale è l'unica condizione da rispettare?

L'unica condizione è che l'emissione debba avvenire entro il termine di liquidazione dell’IVA di periodo in cui è stata effettuata l'operazione. La relativa iva deve poi concorrere alla liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione. 

 

Come si traduce tutto ciò operativamente?

Mettiamoci nei panni del nostro imprenditore che ha consegnato dei beni il 20 gennaio 2019 e deve fare la prima fattura dell'anno. Che tempi ha per emettere la fattura dal momento dell'operazione? In questa ipotesi il nostro contribuente mensile ha tempo fino alla liquidazione del periodo (16 febbraio) per poter emettere fattura senza sanzione. La data effettuazione dell'operazione sarà quindi il 20 gennaio. La data di emissione invece potrà essere posticipata (ad esempio il 12 febbraio).  L'unica cosa importante è che l'iva relativa deve essere comunque computata a debito nella liquidazione di gennaio. 

 

Se vado oltre questo termine cosa succede?

Se non riesci a fare la fattura entro il termine delle liquidazione, non ti devi preoccupare: ti viene dato un ulteriore mese di tempo. Un bel margine di tempo! In questa ipotesi le sanzioni saranno ridotte del 80 per cento se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. 

Tornando al nostro esempio, l'imprenditore che ha fatto l'operazione il 20 gennaio ha la possibilità di poter emettere fattura fino al 16 marzo. In questa ipotesi la sanzione sarà ridotta dell'80%. In questo caso  l'iva relativa sarà computata a debito nella liquidazione di febbraio. 

 

 

Dopo i primi 9 mesi del 2019, con l’entrata e regime della e-fattura, cosa è cambiato?

Con l'entrata a regime della fattura elettronica si sono ridotti notevolmente i tempi per poter emettere una fattura rispetto alla data di operazione. Dal 1/10/2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Superati questi termini le sanzioni saranno applicate in maniera piena, esattamente come previsto nella premessa di questo articolo.

Ritornando all'esempio del nostro imprenditore che deve fare la fattura n.50 il 16/10/2019: egli ha tempo fino al 28/10/2019 per poter fare fattura elettronica [12 giorni]. 

 

Ci sarà anche in futuro un modo per avere più tempo a disposizione per l'emissione delle fatture elettroniche?

La risposta è si, è possibile. Nell'ipotesi che abbiamo visto sopra facevamo riferimento ad una fattura immediata che, ricordiamo, dovrà essere emessa entro il termine di 12 giorni. Il D.p.r. 633 ci offre però la possibilità di poter sfruttare la fattura differita. La fattura differita si tratta essenzialmente di una fattura riepilogativa che richiama tutti i documenti di trasporto (ddt) consegnati durante il mese. La gestione di tali Ddt può avvenire anche in maniera cartacea (la cosa importante è che questi documenti vengano richiamati nella fattura differita riepilogativa). La grande comodità di tale fattura è che può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.  La relativa iva deve comunque concorrere alla liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione. 

Ritorniamo quindi al nostro imprenditore: si trova al 16 ottobre 2019 e deve decidere se fare una fattura immediata oppure differita. Nel primo caso avrà 12 giorni di tempo dal momento dell'operazione per fare fattura elettronica. Nel secondo caso invece al 16/10/2019 farà una bolla accompagnatoria (ddt) che accompagni la merce inviata. Entro poi il 15 di novembre potrà fare la sua fattura differita. Ciò che si dovrà tenere a mente è che l'iva relativa deve essere comunque computata a debito nella liquidazione di ottobre. 

 


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