Dal 1/1/2019 è entrata in vigore la fattura elettronica nei rapporti commerciali tra privati, rappresentando una vera e propria rivoluzione per l'imprenditoria italiana. La sua introduzione non è stata una novità assoluta: questo tipo di fatturazione era presente già da diversi anni nella pubblica amministrazione. Nell'approfondimento di oggi torniamo a percorre l'emissione della fattura elettronica nei confronti della PA.
La fattura verso la pubblica amministrazione
Per l'emissione della fattura elettronica è sempre necessario passare attraverso il sistema di interscambio dell'agenzia delle entrate. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla pubblica amministrazione, non passando per il SdI, si considera non emessa.
Il sistema d'interscambio dell'agenzia delle entrate SDI
Il sistema di interscambio dell’agenzia delle entrate rappresenta un intermediario telematico presso cui vengono comunicate tutte le fatture elettroniche e che ne controlla l’effettiva correttezza. Superato questo controllo, le fatture vengono poi reindirizzate al codice destinatario dell'ente pubblico. Se invece non riesce a passare i controlli dello Sdi, la fattura viene scartata (per saperne di più clicca qui). E’ già da diversi anni che è attivo questo servizio, anche se finora era stato utilizzato esclusivamente per le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione. Con gli anni è stato perfezionato e con il 2019 è in grado di accogliere anche le fatture tra privati:
La numerazione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione
Per evitare confusione nella gestione delle fatture, il nostro invito è quello di dotarsi di un sezionale iva specifico per le e-fatture emesse verso la pubblica amministrazione PA. Già più volte nel corso dei nostri articoli c'eravamo soffermati sull'importanza di utilizzare i sezionali iva per la nostra contabilità. Essi infatti permettono di gestire in maniera separata le differenti situazioni che si possono presentare con la fatturazione elettronica. Per fare ciò consigliamo ai nostri lettori di emettere fattura elettronica verso la pubblica amministrazione, utilizzando un suffisso al numero della fattura che sia facilmente riconoscibile. Alcuni esempi possono essere: Fattura 1PA, 2PA, 3PA...
Il codice destinatario della Pubblica Amministrazione
Già in un precedente contributo c'eravamo soffermati sul codice destinatario e sull'importanza che riveste per lo scambio delle fatture elettroniche. Questo codice non rappresenta una vera e propria novità per il panorama italiano, in quanto era già utilizzato per la fatturazione verso gli enti pubblici. Il codice destinatario (o ufficio) infatti permette di distinguere i vari uffici pubblici verso cui emettere fattura elettronica. Con il 2019 questo strumento è stato poi esteso anche alla fattura tra privati. Esiste però una differenza che ci permette di distinguere immediatamente un codice destinatario di un ente pubblico rispetto a quello di un soggetto privato. Il codice destinatario di un ufficio della PA è composto da 6 caratteri alfa-numerici, mentre quello di una partita iva privata è costituito da 7 caratteri.
La creazione della fattura elettronica per la pubblica amministrazione
In questa seconda parte dell'articolo analizzeremo le peculiarità che contraddistinguono la predisposizione della fattura elettronica verso la PA. Quando parliamo di fattura elettronica verso la Pubblica amministrazione, dobbiamo sempre ricordarci della scissione dei pagamenti [Split payment]. Secondo questo meccanismo l'Iva viene sì esposta in fattura elettronica, ma non viene poi corrisposta dall'ente pubblico al fornitore privato. Qui di seguito riportiamo un'immagine tratta direttamente dal servizio gratuito “fatture e corrispettivi” che riporta l'indicazione dello Split payment nella e-fattura. Le stesse operazioni infatti si ripropongono in maniera similare nei tanti programmi cloud a pagamento delle numerose case di software che si occupano di gestione contabile. Dopo l'immagine continueremo con il nostro approfondimento sullo split payment:
Split payment o scissione dei pagamenti
Questo tipo di meccanismo, disciplinato dall'art. 17-ter del DPR 633/72, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA. Questo procedimento prevede che la pubblica amministrazione acquirente non corrisponda l'iva esposta in fattura al fornitore, ma la trattenga e la versi direttamente all'erario. Il fornitore emetterà la fattura evidenziando l’IVA a debito ed il cliente destinatario della fattura corrisponderà una somma al netto dell’IVA. La relativa IVA verrà poi versata dal cliente PA e non essendo stata riscossa dal fornitore:
- non confluirà nella liquidazione IVA di quest’ultimo.
- non sarà versata da quest’ultimo soggetto.
Soggetti destinatari della fattura elettronica con split payment
Le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti. Per trovare o verificare il codice destinatario dell'ente pubblico, è possibile fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). Il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso, per le fatture emesse dall’1/7/2017, anche alle società controllate dalla PA e alla società quotate in Borsa. Gli elenchi sono consultabili sul sito ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
Soggetti emittenti non tenuti allo split payment
Non tutti coloro che hanno a che fare con la PA sono tenuti a seguire le regole dello Split Payment.
Professionisti con ritenuta d'acconto
Dalla sua introduzione nel 2015 sono infatti state introdotte una serie di deroghe. Una tra le più importanti è stata introdotta dal decreto dignità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo il 13 luglio 2018. Con questa manovra viene più precisamente ripristinato il regime vigente prima della cd. manovra correttiva 2017 (DL 50/2017) che aveva allargato l'obbligo dello Split a tutti i coloro operanti con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti obbligati all'utilizzo dello split payment, compresi i professionisti con ritenuta alla fonte a titolo d'acconto o di imposta sul reddito. Dal 14/7/2018 questi professionisti possono riemettere nuovamente fattura senza split payment.
Forfettari e soggetti a regimi speciali iva
L'agenzia delle entrate ha chiarito che i contribuenti forfettari e quelli soggetti a regimi iva speciali non devono emettere fattura con lo split payment. L'unico obbligo per questi soggetti è quello di indicare che la fattura emessa che l’operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfettario.
I forfettari e i contribuenti minimi sono tenuti a fare fattura in formato elettronico verso la pubblica amministrazione?
In un precedente articolo c'eravamo soffermati a lungo sulla questione Contribuenti minimi e forfettari: sono davvero esclusi dalla fattura elettronica? Avevamo visto che i forfettari sono esonerati dall'emissione di fattura in maniera elettronica. Essi possono comunque scegliere di entrare a far parte del circuito di interscambio elettronico dell'agenzia delle entrate, seguendo così le nuove regole di fatturazione elettronica entrate in vigore con il 2019. Quando però si deve fare fattura verso la Pubblica amministrazione, anche questi soggetti non hanno più la possibilità di scegliere se fare fattura cartacea o elettronica, ma sono anche loro obbligati all'emissione di fattura in formato elettronico.
CIG e CUP in fattura elettronica
Per garantire l’effettiva tranciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
Il codice identificativo di gara (CIG) [10 cifre alfanumeriche], tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tranciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Il codice unico di progetto (CUP) [15 cifre alfanumeriche], in caso di fatture relative a opere pubbliche .
La Pubblica Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP. Questi elementi non sono essenziali per la creazione del file Xml da inviare al sistema di interscambio. Quindi le fatture senza CIG/CUP passano la validazione dello SdI e risulteranno emesse. Il problema è che poi la PA potrebbe non procedere al pagamento.
Per facilitare la predisposizione della fattura elettronica, l'agenzia delle entrate precisa che il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) devono essere inseriti all'interno di uno dei blocchi informativi [presenti all'interno del programma gratuito Fatture e corrispettivi dell'agenzia delle entrate]:
- Ordine Acquisto.
- Contratto.
- Convenzione.
- Ricezione.
- Fatture Collegate.
All'interno di questi blocchi sarà possibile inserire i codici CIG o CUP in corrispondenza degli elementi denominati “CodiceCUP” e “CodiceCIG” del tracciato della fattura elettronica.
L'invio della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione
Per quanto riguarda l'invio della fattura elettronica, è necessario firmare digitalmente il file Xml prima di inviarlo al sistema di interscambio. L'assenza della firma comporterebbe infatti lo scarto della fattura elettronica. Per saperne di più sulla firma della fattura elettronica verso la PA, vi invitiamo a cliccare qui.
Se invece l'invio viene effettuato nei confronti di un'altra impresa (B2B) o di un consumatore finale (B2C), la firma sulla fattura elettronica non è obbligatoria.
La fatture elettroniche rifiutate dalla Pubblica amministrazione
In questa ultima parte dell'articolo ci occuperemo di un'altra differenza sostanziale tra privati e PA. Tale differenza riguarda la possibilità per la pubblica amministrazione di poter rifiutare le fatture elettroniche ricevute. Se vuoi saperne di più vi invitiamo a leggere un nostro precedente articolo: Fatture elettroniche scartate, cosa fare per il loro re-invio. Ai fini di questo discorso, ci "limiteremo" a riportare il seguente passaggio:
la pubblica amministrazione ha la possibilità di poter rifiutare la fattura elettronica che ha ricevuto e di inviare una ricevuta di scarto al mittente (dove vengono segnalati gli errori). A questo punto il mittente si deve adoperare per inviare un nuovo documento elettronico con le dovute correzioni.
il privato che riceve una fattura elettronica che ritiene errata (perché ad esempio non è stato inserito in modo corretto l'importo pattuito) non può contestare la fattura che ha ricevuto. In altri termini se il destinatario riceve una e-fattura sbagliata non può richiedere immediatamente l'emissione di un nuovo documento corretto. Per fare ciò sarà necessario prima "annullare" la fattura elettronica ricevuta attraverso una nota di credito da inviare anche essa in maniera elettronica allo Sdi (per scoprire come, leggi il nostro articolo sulle note di credito elettroniche). Successivamente il fornitore potrà emettere una nuova e-fattura, con i dati corretti.
Continua la lettura:
- Una persona fisica può vedere una fattura elettronica?
- Sondaggio sulla fattura elettronica: il voto dei nostri lettori
- Imposta di bollo sulla fattura elettronica: le nuove modalità di versamento
- La lotteria degli scontrini: Come funziona?
- Come ottenere il codice lotteria e partecipare alla lotteria degli scontrini
- Attivazione dello SPID: scopri tutti i servizi online connessi alla tua…
2 pensieri su “La fattura elettronica verso la pubblica amministrazione”
Buonasera, ho trovato questo articolo molto interessante ed esaustivo!
Se posso vorrei farVi una domanda: all’inizio dell’articolo si parla della possibilità di numerare la fattura elettronica inviata alla Pubblica Amministrazione con un sezionale iva specifico (es. 1PA, 2PA, ecc..). Nel caso in cui si emettono sia fatture elettroniche che cartacee, è giusto tenere la numerazione separata per le due tipologie di fattura? (Esempio: fatture elettroniche alla PA numerate 1PA, 2PA, ecc…. fatture cartacee numerate n.1, n.2, ecc…)
Sì, si ritiene che anche nel suo caso sia conveniente tenere distinte le fatture cartacee rispetto a quelle elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. Questa separazione può avvenire mediante due numerazioni differenti. La fattispecie da Lei evidenziata è spesso quella ricorrente nel caso di contribuenti forfettari. Quest’ultimi possono infatti fare le fatture in modalità cartacea, ma quando hanno a che fare con la pubblica amministrazione anche loro sono obbligati ad emettere la fattura in maniera elettronica (per maggiori approfondimenti può consultare il seguente articolo ). In questo caso una gestione della fatturazione distinta mediante due numerazioni (con una di esse specifica per la PA) può aiutare nella gestione contabile.