In questo approfondimento ci occuperemo dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Con l'arrivo del 2019 è cambiata la modalità di versamento di questa imposta. Grazie alla fatturazione elettronica l'agenzia delle entrate è ora in grado di calcolare e comunicare al contribuente l'importo esatto che deve pagare. Ricordiamo infatti che le fatture elettroniche devono sempre passare attraverso lo Sdi, il sistema di interscambio dell'agenzia delle entrate. In questa maniera l'amministrazione finanziaria può avere sempre sotto controllo lo scambio di fatture tra le varie partite iva. Se vuoi scoprire di più su questa nuova modalità di pagamento, continua la lettura di questo articolo.
La nuova normativa sul pagamento dell'imposta di bollo
La normativa rispetto al passato è sensibilmente cambiata. Fino alla fine del 2018 era infatti possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta in fattura entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. La normativa vigente dal 2019 invece cambia i tempi per il versamento.
I tempi per il pagamento dell'imposta di bollo sulla e-fattura
Il ministero dell'economia e delle finanze, con decreto firmato il 28/12/18, ha modificato l'art.6 del DM 17 giugno 2014, stabilendo che:
Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Le scadenze quindi riservate per l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato:
- Per il primo trimestre la scadenza è il 20 aprile;
- Per il secondo trimestre la scadenza è il 20 luglio;
- In riferimento al terzo trimestre, la scadenza è il 20 ottobre;
- Per il quarto trimestre è il 20 gennaio.
Le nuove modifiche al versamento: la conversione al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e il COVID-19
La conversione al decreto-legge 26 ottobre 2019
Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso di importi dovuti inferiori alla soglia annua di 1.000 euro, era stata decisa una modifica al versamento del bollo con la proposta emendativa del 1/12/2019. Era stato previsto, in particolare, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche mediante due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Il COVID-19: nuove disposizioni del Decreto Liquidità
Fatture elettroniche del primo trimestre 2020
Con il nuovo Decreto-legge vengono invece sostanzialmente confermate le precedenti scadenze trimestrali per questa imposta. Ci sono però delle interessanti novità. Questo decreto ha infatti previsto che, nell'ipotesi in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020 sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.
Fatture elettroniche del secondo trimestre 2020
Inoltre se l’imposta di bollo per le fatture del primo trimestre congiuntamente con l’imposta per quelle del secondo è inferiore ancora ai 250 euro, allora l’imposta potrà essere versata nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.
Fatture elettroniche del terzo e quarto trimestre 2020
Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno.
Vuoi maggiori informazioni riguardo il versamento dell'imposta di bollo durante l'emergenza COVID-19?
Benissimo: non dovrai fare altro che guardare il nostro approfondimento pubblicato sulla pagina Facebook dello Studio Simonetti. All'interno di questa pagina troverai tanti altri video relativi alle novità fiscali durante l'emergenza COVID-19.
Come avviene il pagamento dell'imposta di bollo?
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, lo stesso ministero precisa:
L'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.
Sulla base di quanto appena detto, possiamo fare una riflessione importante: i controlli dell'agenzia sono sempre più intensificati e rapidi. L'agenzia è ora addirittura in grado di poter determinare l'ammontare esatto dell'imposta di bollo dovuta nel trimestre partendo da dati già in suo possesso [le e-fatture trasmesse allo Sdi]. Il contribuente si troverà già nella sua area riservata la comunicazione dell'importo da pagare. Per accedere alla propria area, sarà necessario entrare nel sito Fatture e Corrispettivi tramite le proprie credenziali fisconline, tramite la carta nazionale dei servizi o tramite SPID- identità digitale oppure delegando un intermediario (ad esempio un commercialista) ad accedere con le sue credenziali entratel.
Quali sono le operazioni soggette ad imposta di bollo?
Quando parliamo di imposta di bollo, dobbiamo tenere a mente un principio essenziale: quello dell'alternatività tra imposta di bollo e iva. Secondo questo principio, l’imposta di bollo su una fattura è dovuta in tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47. Le operazioni soggette ad imposta di bollo sono dunque quelle:
- esenti da iva ex art.10 del D.p.r. 633/72.
- Fuori campo iva per assenza del requisito oggettivo o soggettivo (per sapere di più leggi il nostro articolo dedicato le operazioni fuori campo iva e la fattura elettronica).
- Fuori campo iva in mancanza del requisito territoriale (da art.7 a 7-septies del D.p.r. 633/72).
- Escluse da iva ex art.15 del D.p.r. 633/72.
- operazioni assimilate a esportazioni (di cui agli artt. 8-bis, 9, 72 del D.p.r. 633/1972)
Quanto è l'importo dell'imposta d bollo sulla singola e-fattura?
L'articolo 13 della tariffa allegata al Dpr 642/72 stabilisce un imposta di bollo fissa di 2 euro sulle fatture e altri documenti (vedi immagine qui sotto).
Come indicare l'imposta di bollo sulla fattura elettronica?
Vediamo ora come indicare questa imposta tramite il servizio gratuito “fatture e corrispettivi” messo a disposizione dall'agenzia delle entrate. Non temete se voi utilizzate un altro programma per l'emissione delle vostre fatture elettroniche. Le stesse operazioni infatti si ripropongono in maniera similare nei tanti programmi cloud a pagamento delle numerose case di software che si occupano di gestione contabile.
Nell'apposito campo per la creazione del file Xml, dovremo inserire i dati come mostrato nell'esempio qui sotto:
L'agenzia una volta ottenuta la fattura elettronica emessa all'interno dello Sdi, sarà in grado leggendo i dati contenuti nell'Xml, di computare l'ammontare esatto dell'importo dovuto su base trimestrale. Attenzione a indicare correttamente questo campo: il mancato pagamento dell’imposta di bollo comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pari da uno a cinque volte l’imposta evasa.
Ultime osservazioni
Ne approfittiamo di questo approfondimento per chiarire una questione secondo noi molto importante.
Il fatto che all'interno della fattura ci sia un’imposta sul valore aggiunto vale a rendere esente da bollo l’intero documento?
La risposta è no. Spesso capita di trovare fatture miste con parte di imponibile e iva e parte esente o escluso: in questo caso l’imposta è dovuta anche se l’importo (riferito alla parte esente o esclusa) è superiore a 77,47 euro.
Per concludere questo articolo precisiamo che il nuovo versamento trimestrale riguarda solo l'imposta di bollo applicata alla fattura elettronica! Per quanto riguarda invece l'imposta di bollo relativa ad altri atti, documenti e registri emessi o utilizzati duranti l'anno, il versamento segue ancora le vecchie regole, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
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