Trasmissione dei corrispettivi: modalità, vantaggi e casi particolari
Dal 1° luglio 2019, per gli esercenti che nel 2018 hanno realizzato un volume di affari superiore a 400.000€, è scattato l’obbligo dei corrispettivi elettronici. Per tutti gli altri operatori economici invece decorrerà dal 1° gennaio 2020, esistono tuttavia delle operazioni elencate nel DM 10 maggio 2019 che sono esonerate dalla memorizzazione elettronica. Dal 2020 i corrispettivi saranno inviati in via elettronica attraverso i registratori di cassa telematici o con la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate gratuitamente.
Perché è avvenuto il passaggio alla registrazione telematica dei corrispettivi?
La memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi in forma telematica garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Quali sono i vantaggi?
Questa procedura presenta innumerevoli vantaggi e semplificazioni per l’esercente per il quale non è più necessaria la tenuta del registro dei corrispettivi, in quanto tutti i dati sono registrati e trasmessi dal registratore telematico (RT).
Non è più necessaria la conservazione della copia del documento commerciale rilasciato al cliente riducendo quindi costi e tempi di gestione.
Non più obbligatoria è la conservazione del libretto di servizio in quanto tutte le informazioni relative alla verifica periodica (che da annuale passa a biennale) saranno trasmesse direttamente dall’apparecchio all’Agenzia delle Entrate e consultabili all’interno del portale Fatture e Corrispettivi messo a disposizione dall’Agenzia stessa.
Il credito d'imposta per l'acquisto del registratore di cassa telematico
Per gli anni 2019 e 2020 è inoltre previsto un contributo per l’acquisto del registratore di cassa telematico, o per adattamento di uno vecchio, che è erogato sotto forma di credito di imposta; maggiori dettagli su questo aspetto sono reperibili cliccando qui.
Infine, per coloro che utilizzano bollettari o che effettuano operazioni a bassa frequenza, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una procedura web gratuita all’interno della quale l’esercente è possibile compilare i documenti commerciali.
Modalità’ di trasmissione, quale scegliere:
Gli strumenti messi a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate sono:
REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO (RT)
Per gli esercenti il funzionamento del nuovo apparecchio risulta simile al tradizionale registratore di cassa; infatti, anche in questo caso, al momento dell’acquisto del bene o del servizio ci sarà il rilascio di un documento commerciale.
Tuttavia il nuovo registratore, che presenta la capacità di connettersi ad internet, provvede alla memorizzazione dell’operazione nel momento stesso in cui viene emessa ed alla chiusura della cassa giornaliera, in automatico, predispone e sigilla un file contenente i dati complessivi dei corrispettivi del giorno e lo trasmette direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Il RT non necessita di essere costantemente connesso ad internet per funzionare, la memorizzazione dei corrispettivi e l’emissione del documento commerciale funzionano anche off-line; connettere l’RT diventa tuttavia necessario in fase di chiusura della cassa, momento in cui avviene la trasmissione del file all’Agenzia delle Entrate.
PROCEDURA WEB
Questa modalità viene spesso consigliata a coloro che elaborano con bassa frequenza le operazioni, come gli esercenti che fino ad ora compilavano le ricevute a mano e che avevano più tempo per la compilazione delle stesse (es. falegnami, idraulici…).
Questa procedura necessita di una connessione internet sempre attiva nel momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale ed è utilizzabile da PC, tablet e smartphone.
La procedura consiste in: accedere nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, presente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali fisconline, tramite CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite lo Spid digitale. Al momento della compilazione della ricevuta fiscale si deve quindi verificare i dati precompilati identificativi dell’operatore esercente, compilare i dettagli dell’operazione (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota IVA) e specificare le modalità di pagamento. Una volta terminati i passaggi di cui sopra l’esercente può confermare la generazione del documento commerciale in formato PDF al quale il sistema assegnerà un codice identificativo univoco. Il cliente a questo punto potrà richiedere il documento commerciale o in forma cartacea, o tramite e-mail o sms, Whatsapp…ecc.
Come funziona la procedura web?
La procedura web consente in un unico passaggio la generazione, memorizzazione e l’invio all’Agenzia delle Entrate del documento commerciale emesso e permette inoltre di gestire anche le casistiche particolari quali reso merce, annullo o corrispettivo non riscosso. Per sapere come procedere operativamente all'invio dei corrispettivi nel canale offerto dall'Agenzia delle Entrate, vi mettiamo a disposizione il seguente video condiviso direttamente dal Canale Youtube dell'Agenzia:
Che cosa succede se alla chiusura della cassa manca la connessione internet?
Come già anticipato sopra l’RT, per generare il file dei corrispettivi e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate, necessita di connettersi ad internet solo in fase chiusura della cassa. Qualora dovessero esserci problemi di connettività alla rete l’esercente ha tempo 12 giorni per trasmettere i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate o riconnettendo ad internet l’RT o copiando il file dei corrispettivi giornalieri in una memoria esterna (come una chiavetta USB) e provvedendo all’upload del file nel portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa fare nei periodi di chiusura dell’esercizio commerciale:
Nei periodi in cui l’esercizio commerciale è chiuso l’esercente non deve provvedere ad effettuare alcuna registrazione nell’RT: il registratore infatti al momento della riapertura e nella prima trasmissione provvederà in automatico a comunicare all’Agenzia delle Entrate le giornate di chiusura dell’attività.
Regime sanzionatorio
In caso di mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o trasmissione incompleta o non veritiera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs n. 471/1997 (in particolare articolo 6 e articolo 12).
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