Sospensione dei versamenti fiscali: per quale periodo?
In un altro approfondimento (che vi invitiamo a consultare cliccando qui) ci eravamo occupati di sospensione degli adempimenti tributari che scadono tra l'8 marzo e il 31 maggio. Oggi invece parliamo di sospensione dei versamenti fiscali in quanto il Decreto-legge Cura Italia ha previsto (per esercenti di impresa, arte o professione con ricavi inferiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente) la sospensione:
- del versamento IVA;
- delle ritenute d'acconto per lavoro dipendente e addizionali;
- dei contributi;
- dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL;
i cui termini scadono tra 8 -31 marzo.
Anche i contributi a carico del dipendente sono sospesi?
Il Decreto-legge inquadra con esattezza i tributi che sono sospesi e in molti si erano domandati se anche i contributi a carico del dipendente fossero rimandati. Il dubbio era infatti che tali contributi rappresentassero una sorta di "appropriazione" da parte del datore di lavoro e che quindi dovevano essere versati regolarmente alla scadenza. Con il messaggio 25 marzo 2020, l’Istituto ha confermato che la sospensione dei versamenti contributivi comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti.
In alcuni casi le sospensioni sono ancora più estese
Sospensioni maggiori per determinate attività
Ricordiamo che per alberghi, agenzie di viaggio, tour operator, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar etc. è prevista una sospensione ancora più estesa: per maggiori informazioni potete leggere il nostro articolo Il settore turistico durante l'emergenza Covid-19.
Sospensioni maggiori per determinate aree geografiche
Fanno eccezione anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa: nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, che possono beneficiare della sospensione dei versamenti IVA che scadono tra l’8 il 31 marzo 2020, senza tener conto del volume dei ricavi o compensi percepiti nall'anno precedente. I Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia e nel Comune di Vo’ nella Regione Veneto (ovvero la prima “zone rossa”), possono beneficiare della sospensione dei versamenti scadenti tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
I versamenti sospesi entro quanto devono essere effettuati?
I versamenti di cui sopra da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 31 maggio o in massimo 5 rate mensili da maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Quali sono le imposte rimaste fuori da questa sospensione?
La ritenuta sul lavoro autonomo invece doveva essere versata entro il 20 marzo (differimento di 4 giorni dal 16 marzo al 20 marzo ai sensi dell’art. 60 del D.l. Cura italia).
I lavoratori autonomi e agenti di commercio (con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che non hanno avuto spese di lavoro dipendente nel mese precedente) potevano comunque richiedere con apposita dichiarazione la non applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi percepiti dall'entrata in vigore del Decreto al 31 marzo 2020.
Senza però questa dichiarazione, la ritenuta d’acconto per lavoro autonomo, come la tassa forfetaria annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri (c.d. tassa sui libri sociali), dovevano essere versate entro il 20 di marzo. Chi ancora non avesse proceduto al versamento potrà comunque godere dell’istituto del ravvedimento operoso e pagare una sanzione ridotta. Nel decreto di aprile saranno molto probabilmente rafforzate le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti fiscali.
Vi proponiamo qui di seguito un nostro video dove spiegheremo quanto illustrato nel corso del presente articolo. Buona visione.