Continuiamo il nostro approfondimento speciale sul superbonus al 110%. Nei precedenti episodi avevamo parlato delle condizioni per accedere a questo beneficio fiscale e delle modalità di utilizzo del credito che si genera da questi speciali interventi. Oggi risponderemo insieme ad alcune delle domande più frequenti in termini di seconde case e condomini.
Superbonus 110% per le seconde case
Iniziamo subito. Il superbonus al 110% può essere utilizzato anche per una seconda casa? Bene, la risposta ci viene fornita direttamente dalla legge conversione al Decreto Rilancio. La legge infatti prevede che si possano beneficiare delle detrazioni ecobonus al 110% per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari. A tal proposito sono intervenuti degli importanti chiarimenti proprio in commento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per i lavori in edifici singoli non è necessario che uno dei due immobili sia una prima casa. L’ecobonus del 110% può essere dunque fruito in case diverse dall’abitazione principale. Quindi viene confermata la possibilità di fruire del superbonus 110% per le seconde case.
Quali immobili rimangono esclusi dal superbonus al 110%
Attenzione però: restano sempre esclusi dagli sconti fiscali gli immobili di lusso quali:
- le abitazioni signorili (categoria catastale A1).
- le ville (A8)
- i castelli o palazzi di pregio storico o artistico (A9).
Superbonus 110% per le seconde case: qual è il numero massimo di unità immobiliari?
Il superbonus è fruibile anche per le seconde e terze case e, novità ancor più interessante, è che in qualsiasi caso sono riconosciuti gli interventi effettuati nelle parti comune dell’edificio.
Superbonus 110% per le seconde case e condominio: una casistica particolare
Supponiamo di avere un appartamento in un condominio che ha deciso di effettuare degli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni sfruttando questo superbonus. Posso in teoria usufruire ancora del bonus al 110% per altri lavori realizzati su una seconda e terza casa? La risposta è affermativa.
Sono in qualsiasi caso riconosciuti gli interventi effettuati sulle parti comuni, senza quindi guardare al limite di unità immobiliari previste.
Superbonus 110% per le seconde case in caso di interventi anti-sismici
Questi limiti alle unità immobiliari coinvolte non toccano poi il sismabonus, il secondo dei macro-interventi agevolabili al 110%. Come già chiarito nella guida dell’Agenzia delle Entrate, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Focus sul condominio
Abbiamo poco fa parlato di condominio. La domanda a cui ora risponderemo è la seguente: se ho un appartamento posso accedere all’ecobonus al 110%?
Ecco, come ribadito dalla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate sono ammessi solo gli interventi cosiddetti trainati (ad esempio la sostituzione di infissi) sulle singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di un condominio. Per un approfondimento riguardo la differenza tra interventi trainanti e trainati potete consultare un nostro specifico articolo.
Superbonus al 110%: quali requisiti per l'accesso in un condominio
Questo cosa comporta per il condomino? Che egli potrà accedere all’ecobonus al 110% solo se vengono realizzati dallo stesso condominio degli interventi sulle parti comuni (come il cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale centralizzati). L’esecuzione di almeno un intervento trainante darà poi il diritto ad effettuare su ogni singola unità immobiliare altri specifici interventi trainati previsti dall’ecobonus quali per esempio la sostituzione degli infissi.
FAQ: anche gli infissi rientrano all'interno del superbonus 110%
La semplice installazione degli infissi in un’unità immobiliare da diritto alla detrazione elevata al 110%?
Sì, anche gli infissi rientrano negli interventi che possono godere di questo superbonus. Dobbiamo nuovamente precisare che l’accesso degli infissi al bonus del 110% può avvenire però solo se tali lavori (trainati) siano realizzati assieme ai lavori trainanti. Tra quest'ultimi troviamo il cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Sono infatti questi interventi (trainanti) che garantiranno un'estensione di tale beneficio ad altri interventi quali l’installazione di infissi o schermature solari.
La stella polare dell'ecobonus 110%: il recupero di due classi energetiche
Tutti questi lavori, sia trainanti e gli eventuali trainati dovranno poi assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche. Se non possibile, devono garantire almeno il conseguimento della classe energetica più alta. La sola sostituzione degli infissi se non realizzata con un intervento più importante previsto nel decreto rilancio non permetterà dunque l’accesso al 110%. Vale la pena comunque ricordare che questi interventi (come la installazione di infissi o schermature solari) rimangono in qualsiasi caso agevolabili secondo le regole però del classico ecobonus. Quindi è comunque riconosciuta una detrazione fiscale pari al 50% per un periodo di utilizzo in dieci anni.
Anche oggi abbiamo concluso il nostro approfondimento sul superbonus al 110%. Seguiteci come sempre sul nostro Blog per rimanere aggiornati con noi. Potete ascoltare la versione audio di questo articolo tramite il podcast qui sotto: